Premesso che il 2010 è un anno chiave per la registrazione e dichiarazione delle sostanze chimiche, sia per il regolamento 1907/2006 ( REACH) che per il regolamento 1278/2008 (CLP).
Se l’azienda deve registrarsi entro il 30 novembre 2010, è opportuno iniziare la procedura il prima possibile; prima di tutto deve prendere contatto con SIEF per la condivisione dei dati sulla sostanza.
Il sief rappresenta un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze, con l’ obiettivo principale di consentire la massima condivisione dei dati al fine di evitare costi inutili e sperimentazioni animali non necessari; un altro aspetto da tener presente che le informazioni individuali da trasmettere, per la registrazione individuale, ovvero senza condivisione dei dati in un SIEF potrebbero essere consistenti, e molto onerosi!
Cenni operativi sulla procedura di registrazione
La procedura di registrazione avviene esclusivamente utilizzando 2 strumenti informatici, denominati rispettivamente REACH — IT e IUCLID 5.2. Sul sito internet dell’ECHA ( Agenzia Europea della Chimica) sono reperibili pagine specifiche, nonché le domande più frequenti (FAQ); in ogni paese dell’UE è inoltre presente un helpdesk nazionale REACH/CLP e un helpdesk ECHA; inoltre possono fornire assistenza anche le associazioni industriali, la rete Enterprise Europe Network e le Camere di Commercio.
Stabilito che l’azienda ha l’obbligo di registrarsi, ed aderisce ad un SIEF, deve trasmettere un fascicolo di registrazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) costituito da una parte comune, preparata e presentata assieme ad altri produttori o importatori della stessa sostanza, e da una parte individuale contenente informazioni specifiche della società .
Per preparare il fascicolo condividendo i dati con altri appartenenti allo stesso SIEF, all’interno di un forum di scambio di informazioni, sulla sostanza oggetto di registrazione, ogni SIEF nomina un dichiarante capofila che trasmette il fascicolo comune, controlla e segue le istruzioni o richieste ; alcuni SIEF sono riuniti in consorzio. Bisogna considerare che i SIEF riuniscono le aziende che registrano le stesse sostanze e che possono pertanto condividere i relativi dati, ciò consente di ridurre i costi e le doppie sperimentazioni sugli animali.
I costi di registrazione sono rappresentati dalle tasse di registrazione che saranno corrisposte a seconda del tonnellaggio delle sostanze e delle dimensioni della azienda, inoltre di dovranno pagare i dati di registrazione ricevuti da altri membri del SIEF, però solo in misura necessaria alle proprie esigenze e quando occorrono effettivamente.
Nel caso di un utilizzatore a valle, il quale non ha obblighi di registrazione, ha comunque l’obbligo di seguire i consigli del suo fornitore in merito alle misure di controllo dei rischi, come indicato nelle schede di dati di sicurezza e negli scenari di esposizione; se l’uso non è incluso nello scenario espositivo, dovrà contattare il proprio fornitore, affinché tale utilizzo venga incluso nello scenario di esposizione; oppure in alternativa, può preparare una propria relazione sulla sicurezza chimica, informare il proprio fornitore, il quale dispone di nuove informazioni sui pericoli della sostanza o del preparato, o se ritiene che il consiglio fornitogli sulla gestione dei rischi non sia adeguato.
ETICHETTATURA DI UN PREPARATO SECONDO IL REGOLAMENTO CLP
Il fornitore di un preparato è responsabile della corretta classificazione, imballaggio ed etichettatura secondo le leggi e le norme di uno Stato Membro, secondo i criteri del nuovo regolamento, anche se i problemi senza risposta sono ancora molteplici, ad esempio nel caso di imballaggi costituiti da film solubili mono uso, questi possono non rispondere alle norme richieste sulle informazioni da riportare in etichetta, se i film solubili sono considerati come normali imballi si dovrebbe procedere alla stampa dell’etichetta.
Oppure le modalità di etichettatura in termini di simboli di pericolo, denominati pittogrammi, tenuto conto dell’indicazioni pervenute dallo Standard ONU GHS, spesso si arriva alla conclusione che l’etichetta di un preparato, soprattutto, deve contenere una serie di pittogrammi che di fatto complicano la lettura dell’etichetta stessa, forse generando qualche confusione, sarebbe opportuno, forse, a mio avviso, creare un criterio di prevalenza del pericolo, anche per l’identificazione mediante pittogrammi degli stessi?
A questo punto quali sono gli obblighi dei formulatori? Essi devono fornire ai propri clienti informazioni sui pericoli e sulle condizioni d’uso sicure per la loro sostanza (comprese le misure di gestione dei rischi) .
Caso pratico di applicazione del REGOLAMENTO N°1272/2008 (CLP) NELLA DETERGENZA – ESEMPIO: IPOCLORITO DI SODIO.
Prima dell’entrata in vigore del CLP- I preparati contenenti meno del 25% di ipoclorito erano generalmente non classificati. Dai test effettuati su una soluzione di ipoclorito di sodio sulle specie acquatiche (tossicità acuta su Dafnia Magna), i risultati ottenuti, combinati anche con altri dati disponibili portano a concludere che la tossicità acuta della sostanza è nel range: 10
Assunta Cecere
Chimico libero professionista