Gli obiettivi strategici del regolamento, che tendonoa migliorare la conoscenza dei rischi connessi all’utilizzo delle sostanze chimiche CH, in particolare di quelle pericolose, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente e favorire la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli; nonché a favorire la competitività e l’innovazione; ed infine ad incoraggiare la sostituzione di sostanze pericolose con sostanze meno pericolose
L’introduzione del principio precauzionale del regolamento REACH, assegna all’industria l’onere di dimostrare la non nocività delle Sostanze Chimiche prima della loro commercializzazione (prima queste potevano essere utilizzate fino a quando le Autorità Pubbliche non ne dimostravano la nocività ); prevede che le sostanze siano esaminate per identificare i rischi potenziali; prevede la sostituzione immediata delle sostanze altamente preoccupanti, se possibile, o programmi di ricerca e sviluppo per la loro sostituzione futura.
L’organizzazione dei controlli che individua l’Autorità Nazionale nei Ministeri del Lavoro e della Salute; mentre individua gli Enti preposti al controllo, che tra gli altri sono N.A.S. e N.O.E.; ISPESL; Agenzia delle Dogane ed altri in fase di individuazione
Dopo aver sottolineato che il Regolamento REACH va rispettato unitamente al Regolamento CPL, alle Norme sull’Igiene e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e alle Norme di Tutela dell’Ambiente passa ad esaminare la Catena di Approvvigionamento, che si compone, sostanzialmente di tre grossi anelli:
1) Importatore e Fabbricante/Produttore;
2) Distributore e Rivenditore al dettaglio;
3) Utilizzatore a Valle ( UV) = Soggetto che, nell’esercizio della sua attività , professionale o d’impresa, utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo [Ruoli: Formulatori di preparati, Riempitori, Importatori da Fornitori esteri con rappresentante esclusivo, Reimportatori, Utilizzatori finali (Utilizzatore industriale, Produttori di articoli, Artigiani, Laboratori, Fornitori di servizi, Rifornitori.)]
Prima di entrare ad esaminare dettagliatamente i diversi RUOLI
che può assumere l’Utilizzatore a Valle, il dott. Borrillo ricorda le definizioni di:
Sostanza = elemento o suo composto, allo stato naturale o ottenuto mediante fabbricazione, compresi gli additivi e le impurità , ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità o modificarne la composizione;
Preparato = miscela/soluzione di due o più sostanze;
Articolo = oggetto a cui è dato, durante la fabbricazione, una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinino la sua funzione più della sua composizione chimica.
Il “FORMULATORE di PREPARATI” è il Soggetto che effettua:
ï‚— Miscelazione di sostanze e/o preparati per produrre preparati da immettere sul mercato, senza che avvengano reazioni chimiche (miscelazione con reazione chimica è considerata fabbricazione e quindi soggetta a registrazione);
ï‚— Diluizione di sostanze in acqua;
Il “RIEMPITORE è il soggetto che effettua il trasferimento di sostanze e/o preparati da un contenitore all’altro, anche se si attribuisce al prodotto finale un nuovo marchio al momento del riempimento ( in questo caso assume il ruolo di “RICONFEZIONATORE”);
Il “REIMPORTATORE” è il Soggetto che effettua l’importazione di sostanze e/o preparati da fornitori esteri, originariamente prodotte in paesi della U.E.
L’“IMPORTATORE da FORNITORI ESTERI con RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO è il soggetto che effettua importazione di sostanze e/o preparati da un distributore stabilitosi al di fuori della U.E. e che abbia designato un “rappresentante esclusivo” che si assume le responsabilità correlate all’importazione della sostanza e/o preparato [si può acquistare direttamente dal fornitore estero (dopo essersi assicurati che abbia nominato il rappresentante esclusivo) o dal rappresentante esclusivo medesimo]
L’“UTILIZZATORI FINALI” è il Soggetto che effettua l’utilizzazione di sostanze e/o preparati nell’ambito di una attività industriale e/o professionale (diverso dal consumatore o dal distributore) senza fornitura delle stesse ad altri attori a valle della catena di approvvigionamento.
L’Utilizzatore finale può ulteriormente assumere differenti denominazioni:
ï‚— Se la sostanza/preparato viene integrata in un articolo essa non è considerata fornita ad attori a valle e l’utilizzatore finale è detto PRODUTTORE di ARTICOLI;
ï‚— Se la sostanza e/o preparato viene utilizzato in attività professionali non classificabili come processo/uso industriale l’utilizzatore finale può essere un ARTIGIANO o un LABORATORIO o un FORNITORE di SERVIZI PROFESSIONALI (anche privi di un luogo di lavoro o di un laboratorio).
ï‚— Se la sostanza/preparato viene usata come coadiuvante tecnologico in un processo industriale, l’utilizzatore finale è detto UTILIZZATORE INDUSTRIALE.
Dopo di aver esaminato i RUOLI il dott. Borrillo passa alla disamina degli OBBLIGHI degli UTILIZZATORE A VALLE che, qui di seguito, si sintetizzano:
ï‚— Gli UV non hanno, in genere, obblighi di registrazione;
ï‚— Non possono immettere sul mercato sostanze che non siano state preregistrate/registrate dal fornitore conformemente al Regolamento REACH;
ï‚— Devono verificare che il proprio fornitore sia a conoscenza e adempia agli obblighi previsti dal regolamento, anche facendosi trasmettere una dichiarazione, nonché deve ottenere dal fornitore la conferma che la procedura di registrazione è stata eseguita o è in corso;
ï‚— Devono applicare misure per la gestione dei rischi per gli usi definiti della sostanza come da fascicolo tecnico e da Scheda di Sicurezza (SDS) completa di Scenari di esposizione (SE), ove previsti, conseguenti alla Valutazione della Sicurezza Chimica (CSA);
ï‚— Devono ricevere dai clienti e comunicare al fornitore informazioni sull’utilizzo della sostanza per assicurarsi che tale impiego sia contemplato nel fascicolo tecnico (attivare la catena di approvvigionamento);
ï‚— Devono inoltrare i consigli per la gestione del rischio agli attori a valle (clienti);
ï‚— Devono assicurarsi che la SDS, nel caso si formuli un preparato, includa tutte le informazioni ricevute dai fornitori dei singoli componenti (sostanze CH);
ï‚— Devono comunicare al fornitore se si è a conoscenza di informazioni che mettono in discussione le informazioni sulla gestione del rischio/pericolo ricevute dal medesimo.
In sintesi chiarisce che l’UV non è soggetto a registrazione né a notifica se:
a) tutti i fornitori si trovano all’interno dell’accordo Spazio Economico Europeo (SEE);
b) i propri fornitori hanno designato un rappresentante esclusivo;
c) l’UV non produce nessuna sostanza/preparato/articolo nuovi.
In conclusione sottolinea che se l’UV utilizza sostanze soggette ad autorizzazione deve:
a) rispettare le condizioni d’uso indicate nella autorizzazione rilasciata per quello specifico uso dal fornitore;
b) fare domanda di autorizzazione all’ECHA se l’autorizzazione del fornitore non copre il proprio uso;
c) notificare all’ECHA, entro 3 mesi dalla prima fornitura, l’uso della sostanza.
Infine se l’UV utilizza una sostanza al di fuori delle condizioni previste nella SDS deve:
a) adattare le condizioni d’uso a quelle descritte nella SDS;
b) implementare uno SE che includa, come minimo, le condizioni descritte nello SE comunicato dal fornitore;
c) rendere noto l’uso al fornitore con l’obiettivo che l’uso venga identificato sulla base della valutazione della sicurezza chimica effettuata dal fabbricante;
d) predisporre una propria valutazione della sicurezza chimica per quell’uso specifico e inserirla nel rapporto di Sicurezza chimica e notificarlo all’ECHA se la quantità è > 1 T/a;
e) rivolgersi ad altro fornitore che nella sua Scheda di Sicurezza copra il proprio uso.
Ennio Borrillo
Chimico Industriale, libero professionista, già Dirigente dell’Assessorato Regionale all’Ambiente, esperto in problematiche energetiche e ambientali, consigliere dell’ordine dei Chimici della Campania