L’ acronimo REACH sta per
Registration (Registrazione)
– Evaluation (Valutazione)
– Authorization (Autorizzazione)
– CHemicals (Prodotti chimici)
–
Mentre la sigla CLP sta per
– Classification (Classificazione)
– Labeling (Etichettaura)
– Packaging (Imballaggio)
Il regolamento REACH trae origine dal famoso libro bianco emanato nel 2001 che riguardava la politica futura delle sostanze chimiche da parte della UE; negli anni che vanno dall’emanazione del libro bianco fino all’entrata in vigore del regolamento si è molto dibattuto su diversi punti critici del regolamento.
Mentre il regolamento CLP, trae origine dal sistema GHS il quale è un sistema mondiale di armonizzazione della classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche di tipo volontario e voluto dall’ONU; quindi l’obiettivo principale del CLP è quello di uniformare i criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze.
Ciò deriva dal fatto che spesso una stessa sostanza viene classificata ed etichettata in maniera diversa in funzione del paese; infatti ad esempio una sostanza con una certa tossicità orale viene classificata in Europa come nociva, in USA come tossica mentre in Cina non pericolosa. Con il sistema GHS e quindi anche con CLP la sostanza è indicata come pericolosa di categoria III e rappresentata con un pittogramma contenente il teschio e le tibie incrociate.
Punti critici nell’applicazione di REACH e CLP nella Piccola e Media Impresa
I principali punti critici dell’applicazione dei regolamenti REACH e CLP riguardano essenzialmente l’impatto economico/gestionale, aumento costi dei prodotti chimici, nonché serio rischio di scomparsa di alcuni prodotti chimici, probabile perdita di competitività dell’industria europea
Per quanto concerne la gestione dei prodotti chimici prima del REACH essa prevedeva una distinzione tra Sostanze esistenti (sostanze chimiche presenti sul mercato a Sett.1981 inventario EINECS) e Sostanze nuove (sostanze chimiche immesse sul mercato dopo 1981 inventario ELINCS).
Cenni sui principi di base del regolamento REACH
Il Regolamento REACH è basato sui seguenti principi:
– principio di precauzione
– onere della prova a carico del gestore/impresa
– dovere di diligenza (tutte le imprese devono essere socialmente responsabili, non solo quelle destinatarie di obblighi specifici)
– raccolta e diffusione delle informazioni attraverso le catene di approvvigionamento
L’applicazione del REACH coinvolge sia le sostanze chimiche sia alcuni soggetti/attori, ovvero:
– produttori e importatori di sostanze in quanto tali
– produttori e importatori di preparati
– produttori e importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate
– produttori e importatori di articoli contenenti sostanze “estremamente preoccupanti”
– “utilizzatori a valle” di sostanze, preparati e articoli
Il rapporto tra i vari attori e il regolamento REACH si sviluppa attraverso la cosidetta “Registrazione” della sostanza oggetto delle procedure di applicazione del REACH.
Per le sostanze esistenti è già avvenuta la fase di preregistrazione in quanto questo tipo di sostanze sono soggette ad un regime transitorio le Sostanze Phase-in ( sostanze esistenti: presenti sul mercato
a Sett. 1981; inventario EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances), con il beneficio di ulteriori scadenze di Registrazione; viceversa per le sostanze nuove la procedura di registrazione è iniziata il 1 Giugno 2008.
Talune sostanze esentate da Registrazione, tra cui Polimeri, sostanze regolamentate da altre legislazioni, ad esempio lesostanze utilizzate in fitosanitari, le sostanze utilizzate in prodotti bioacidi, sostanze utilizzate in medicinali, sostanze utilizzate in alimenti, il tutto con le dovute regole ed eccezioni.
La registrazione delle sostanze comporta l’obbligo di presentare all’Agenzia Europea della Chimica (ECHA), una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze, ed in mancanza di dati disponibili, ilregistrante ha l’obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.
I documenti per la registrazione, sono raccolti in un fascicolo tecnico contente informazioni su
– Identità della sostanza e sua fabbricazione
– Usi identificati dal dichiarante
– Classificazione ed etichettatura della sostanza
– Istruzioni riguardanti la sicurezza d’uso
– Riassunto dei dati chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici , in funzione dei quantitativi
Mente la Relazione sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report- CSR) è obbligatoria per sostanze prodotte/importate in quantità ≥ 10 t / anno, tale relazione deve contenere i seguenti elementi:
a) valutazione dei pericoli per la salute umana
b) valutazione dei pericoli fisico-chimici
c) valutazione dei pericoli per l’ambiente
d) valutazione persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT) e molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB)
Se la sostanza risulta essere pericolosa la relazione deve comprendere anche
e) valutazione dell’esposizione descrizione dello scenario/i di esposizione applicati per la fabbricazione o per l’uso/i identificato o per tutte le fasi di vita della sostanza compreso lo smaltimento
f) caratterizzazione dei rischi a cui seguono le misure di gestione dei rischi e l’indicazione delle condizioni operative che il fabbricante o l’importatore ha applicato o raccomanda agli utilizzatori a valle in modo che il rischio sia adeguatamente controllato
Per le sostanze presenti negli articoli la registrazione riguarda le sostanze che possono essere rilasciate con un uso normale e prevedibile come ad esempio le sostanze contenute negli oggetti profumati
SOSTANZE NEGLI ARTICOLI:
Per gli articoli che non rilasciano sostanze in maniera intenzionale come ad esempio i capi di abbigliamento, gli oggetti in plastica, ecc. gli adempimenti riguardano invece soltanto le sostanze estremamente preoccupanti cioè le cosiddette sostanze SVHC come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, le sostanze persistenti e bioaccumulabili e le sostanze che agiscono come distruttori endocrini
Il fornitore di un articolo ha l’obbligo di comunicare al destinatario dell’articolo la presenza di una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1%
Cenni sui principi generali del regolamento CLP
Esso in primisi, recepisce il GHS con lo scopo di stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico, e stabilisce quindi criteri per l’identificazione del pericolo, mediante la classificazione, nonché la comunicazione del pericolo, con l’armonizzazione dell’etichettatura, e delle Schede di Sicurezza.
L’applicazione dei nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio sarà obbligatoria a partire dal 1 Dicembre 2010 per le sostanze e 1 Giugno 2015 per le miscele
Tenuto conto che il regolamento CLP andrà a sostituire le direttive sulle sostanze pericolose, e sui preparati pericolosi, esso sicuramente avrà un impatto sulle normative che si rifanno ai criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele come ad esempio la normativa sui rifiuti e quella relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Biagio Naviglio
Chimico : Ordine Chimici Campania – Primo Ricercatore : Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti (SSIP)- Napoli