Innanzitutto è doveroso chiarire che dal momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 il medico competente, nel redigere il protocollo sanitario, qualora fosse insufficiente a monitorare la salute dei lavoratori esposti ai vari rischi lavorativi, non può più trincerarsi dietro il Documento della Valutazione dei Rischi fornitogli dal datore di lavoro. Infatti il comma 1 lettera a dell’art. 25 dello stesso D. Lgs. corresponsabilizza lo stesso medico nel valutare i rischi aziendali, al punto che sempre più spesso, di fronte ad un Documento della Valutazione dei Rischi non esaustivo, in quanto privo di congrue valutazioni dei rischi specifici, per quanto tale violazione venga addebitata al datore di lavoro, al medico competente viene contestata la violazione del predetto articolo 25 comma 1 lettera a.
Nel comma 1 lettera b dell’art. 25, peraltro, si ribadisce che il protocollo sanitario deve essere redatto in considerazione degli indirizzi scientifici più avanzati, tanto a tutela dell’incolumità dei lavoratori.
In riferimento alla lettera c del predetto art. 25, per quanto sia stato previsto un margine di discrezionalità in capo al medico, comunque da concordare con il D.L., appare tuttavia quanto mai opportuno che la documentazione sanitaria venga conservata presso l’azienda, anche nella fase di esecuzione della sorveglianza sanitaria. Infatti nell’eventualità in cui dovesse essere necessario acquisire ad horas tutta la documentazione, in casi di incidenti sul lavoro di una certa importanza (infortuni mortali, ecc.), anche la documentazione sanitaria dovrà essere immediatamente acquisibile dagli organi di P.G. per le indagini consequenziali, pure nell’eventualità in cui il medico competente dovesse allontanarsi per congressi, vacanze o altre motivazioni.
Resta universalmente condiviso che all’atto della cessazione dell’incarico, il medico è tenuto a consegnare al datore di lavoro tutta la documentazione sanitaria in suo possesso, in applicazione della lettera d del predetto art. 25, tuttavia appare cautelativo formalizzare il passaggio di consegna della stessa al subentrate medico competente con un apposito verbale.
Analogamente deve essere formalizzata, con apposizione della data e controfirma del lavoratore nella cartella sanitaria e di rischio, sia la consegna della copia della cartella sanitaria allo stesso lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sia l’informazione allo stesso sul significato della sorveglianza sanitaria a cui è sottoposto, sia sui risultati emersi dalla stessa sorveglianza sanitaria. Tanto in ottemperanza rispettivamente delle lettere e, g, ed h dello stesso art. 25.
La congrua applicazione degli adempimenti derivanti dagli obblighi previsti nelle lettere i, ed l dello stesso art. 25, deve prevedere un impegno applicativo sostanziale e non solo formale. Pertanto le riunioni periodiche devono costituire il momento di verifica dell’applicazione di quanto era stato programmato in occasione della precedente riunione, e di pianificazione con eventuale cronoprogramma, di quanto è indispensabile effettuare per l’igiene e la sicurezza aziendale (aggiornamento della valutazione dei rischi e/o della formazione, interventi manutentivi, ecc.). Allo stesso modo la visita agli ambienti di lavoro rappresenta l’opportunità per far emergere eventuali problemi strutturali od organizzativi in azienda (vie di transito ostruite, esigenza di rifacimento dei bagni o del nuovo arredo di uffici e spogliatoi, ecc.).
Dott. Ricciardelli Giancarlo
Responsabile dell’Unità Operativa Interdistrettuale Igiene e Medicina del Lavoro , Caserta