L’inquadramento giuridico del consensoinformato, nell’ordinamento italiano, nonpuò prescindere dall’inequivocabile principioche nessun trattamento sanitario possaessere intrapreso in difetto del previo edesplicito consenso manifestato dal soggettointeressato. Il diritto del malato a deciderein piena coscienza e libertà , da chi e comefarsi curare e se farsi curare, si richiamaall’art. 32 della nostra Costituzione secondoil quale “Nessuno può essere obbligatoad un determinato trattamento sanitario senon per disposizione di legge”.Se è nel diritto di ognuno di disporre dellapropria salute e integrità personale, pur neilimiti previsti dall’ordinamento, non puòche esserne logica conseguenza il diritto dirifiutare le cure mediche lasciando che lamalattia segua il suo corso anche fino alleconseguenze più estreme.L’art. 13 della Costituzione riconosce l’inviolabilità della libertà personale, nel cuiambito deve ritenersi ricompresa anche lalibertà di salvaguardare la propria salute edintegrità fisica, escludendone ogni restrizione,se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e con le modalità previsti dalla legge.Inoltre la Convenzione di Oviedo (“Convenzioneper la protezione dei dirittidell’uomo e della dignità dell’essere umanonei confronti delle applicazioni dellabiologia e della medicina: Convenzionesul diritti dell’uomo e la biomedicina”),adottata a Nizza il 07.12.00 e ratificatacon la legge 28.03.01, n. 145, stabilisce cheil consenso libero e informato del pazienteall’atto medico non vada considerato solosotto il profilo della legittimità del trattamento,ma deve essere considerato primadi tutto come un vero e proprio dirittofondamentale del cittadino europeo, cheriguarda il più generale diritto alla integrità della persona.Il documento inserisce un intero capo altema del consenso: l’art. 5 stabilisce qualenorma generale che “un trattamento sanitariopuò essere praticato solo se la personainteressata abbia prestato il proprioconsenso libero e informato. Tale personariceve preliminarmente informazioniadeguate sulle finalità e sulla natura deltrattamento nonché sulle sue conseguenze ei suoi rischi. La persona interessata può, inqualsiasi momento, revocare liberamente ilproprio consenso”.Le prime ispirazioni al consenso informatosi hanno già dal 1847, quando ThomasPercival pubblicava un lavoro che fu il fondamentodel primo codice di deontologiamedica della American Medical Association,nel quale viene codificato il diritto delmalato all’informazione, pur perdurando ildiritto del medico al cosiddetto “ingannocaritatevole”, nei casi di prognosi sfavorevoli.
F. Nisii*, I. Cataldi**
*TSRM – Radiologia Centrale ASO Molinette Torino; **Dirigente Medico Servizio Medicina Legale Università Federico II Napoli